Focus – Approfondimenti legali

Giudice tutelare e regime delle autorizzazioni

(artt. 374 e 375 c.c.)

Quando rivolgersi al giudice tutelare

Innanzitutto va precisato che la vedova non ha la necessità di farsi nominare tutore dei propri figli in quanto esercita ipso iure, cioè automaticamente, la potestà genitoriale.

Il Giudice Tutelare deve autorizzare le seguenti attività:

riscossione di capitali (quindi è strettamente indispensabile l’autorizzazione a riscuotere il trattamento di fine servizio per la quota di competenza del figlio minore)

– investimento di capitali

– consenso alla cancellazione di ipoteche o svincolo di pegni

– assunzione di obbligazioni

– accettazione o rinunzia all’eredità, accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni

– stipula di contratti di locazione di immobili ultra novennali o che si prolunghino oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età

– proposizione di giudizi (salvo le eccezioni di cui all’art. 374 c.c.)

– alienazione di beni (eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento)

– costituzione di pegni e ipoteche

– effettuazione di divisioni o proposizione dei relativi giudizi

– stipula di compromessi, transazioni, concordati.

Negli ultimi quattro casi l’istanza di autorizzazione andrà inoltrata al Tribunale in funzione di giudice tutelare.

 

Foro competente per le autorizzazioni

Il tribunale competente ad emettere il decreto autorizzativo è quello del luogo in cui il minore ha la residenza.

L’istanza può essere proposta anche senza il patrocinio di un difensore, va depositata innanzi alla “Volontaria Giurisdizione” accompagnata da una marca da bollo da euro 27 da pagarsi telematicamente.

Fac simile modello

 

Il reimpiego dei capitali

I capitali riscossi per conto dei minori devono essere investiti perché possano essere produttivi.

L’articolo 372 c.c. disciplina reimpiego delle somme liquidate minori individuando le forme di investimento ammesse dal legislatore; trattasi di investimenti ritenuti non pericolosi per il patrimonio del rappresentato (cioè il minore) rappresentati da:

– Titoli di Stato o garantiti dallo Stato

– Acquisto di beni immobili posti nella Repubblica

– Mutui garantiti da idonea ipoteca

– Depositi fruttiferi presso casse postali o presso altre casse di risparmio.

Nella maggior parte dei provvedimenti il Giudice Tutelare chiede che venga fornita prova del reimpiego, sarà cura del genitore esercente la potestà genitoriale depositare presso la cancelleria competente copia del buono o ricevuta del l’investimento effettuato.

 

Minore sotto tutela

Se entrambi genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario di residenza del minore (o presso la sede principale degli affari e interessi del minore).

Il giudice tutelare aperta la tutela procede alla nomina del tutore (in alcuni casi anche del produttore).

Il tutore si prende cura del minore lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; il produttore rappresenta minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.

Il giudice tutelare su proposta del tutore delibera:

in quale luogo deve essere allevato, l’avviamento agli studi o mestieri o professioni;

la spesa annua accorrente per il mantenimento l’istruzione del minore e l’amministrazione del patrimonio fissando i modi di impiego del reddito eccedente.

Il giudice tutelare deve autorizzare le attività di cui agli articoli 374 e 375 codice civile