Pensione di reversibilità
Natura
Alla morte del pensionato, su richiesta degli interessati, viene erogata ai familiari una prestazione economica detta pensione di reversibilità; a seconda dei casi si definisce:
- Diretta: la pensione di reversibilità di pensionato si dice diretta nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione;
- Indiretta: nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità.
Beneficiari
– Il coniuge
Il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con addebito, solo in caso di titolarità di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
il coniuge divorziato, se titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita, su istanza delle parti interessate, dall’autorità giudiziaria. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera (su istanza della parte che a questo punto dovrà depositare apposita “domanda di accrescimento della pensione”).
– I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti)
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- Minori di 18 anni
- Studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- Studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
- Inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
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– I nipoti che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimi includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni.
– I genitori (in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti)
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- Con almeno 65 anni di età;
- Che non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- Che siano a carico del dante causa al momento del decesso.
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– I fratelli celibi e le sorelle nubili
(in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori) non titolari di pensione che alla data della morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
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- Inabili al lavoro a carico del lavoratore defunto.
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Procedura per ottenere la prestazione
È indispensabile presentare la domanda di pensione agli Uffici centrali o periferici dell’INPS, attraverso l’utilizzo dello spid ovvero con carta d’identità elettronica (CIE) oppure dopo essersi muniti di PIN dispositivo, attraverso il sito oppure tramite patronato.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
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- certificato di morte (autocertificazione)
- certificato di matrimonio (autocertificazione)
- stato di famiglia alla data del decesso dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio (autocertificazione)
- dichiarazione per detrazioni d’imposta
- dichiarazione reddituale
- modalità di pagamento
inoltre
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- nel caso di reversibilità indiretta di assicurato, dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del dante causa negli ultimi due anni
- nei casi dei coniugi legalmente separato o divorziato, copia della sentenza di separazione o di divorzio. Laddove esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’importo di pensione
- nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria
- nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, genitori o fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”
Di seguito i modelli reperibili sul sito INPS, sezione “Modulistica”.
Decorrenza
La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.
Quote di pensione spettanti ai superstiti
| Coniuge e figli | Percentuale |
| Coniuge senza figli | 60% |
| Coniuge con un figlio | 80% |
| Coniuge con due o più figli | 100% |
| Figli senza coniuge | Percentuale |
| 1 figlio | 70% |
| 2 figli | 80% |
| 3 o più figli | 100% |
| Genitori | Percentuale |
| 1 genitore | 15% |
| Entrambi i genitori | 30% |
| Fratelli celibi e sorelle nubili | Percentuale |
| 1 fratello/sorella | 15% |
| 2 fratelli/sorelle | 30% |
| Per ogni fratello o sorella in più | 15% fino al 100% |
Riduzione dell’assegno
La pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione ei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili.
| Reddito | Percentuale di riduzione |
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Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (13 volte importo in vigore dal 1°gennaio) |
25% |
| Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (13 volte importo in vigore dal 1°gennaio) | 40% |
| Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (13 volte importo in vigore dal 1°gennaio) | 50% |
Cause di cessazione della prestazione
- In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio;
- dopo il compimento del diciottesimo anno di età l’assegno di pensione ai superstiti non è automatico come per i figli minori, ma viene erogato quando si possiedono determinati requisiti anche legati al reddito.
Di seguito i casi in cui il trattamento viene erogato ai figli dopo il diciottesimo anno di età:
Se i figli sono studenti e frequentano scuola secondaria di secondo grado: qualora, quindi, lo studente non si diplomi a 18 anni avendo perso uno o più anni scolastici, l’assegno viene erogato fino a 21 anni, età a cui si interromperà se il ragazzo non prosegue i suoi studi iscrivendosi ad un corso universitario.
Se i figli sono studenti universitari agli studenti universitari la pensione ai superstiti spetta per tutta la durata legale dei corsi di studi frequentati e comunque non oltre il compimento dei 26 anni di età.
Per chi iscrivendosi all’Università a 19 anni e laureandosi, in corso, a 24, decide di proseguire gli studi con corsi di specializzazione o perfezionamento, il pagamento della pensione prosegue fino al compimento dei 26 anni di età.
Se si tratta di studente universitario fuori corso, ma ha meno di 26 anni, la pensione non spetta per il periodo in cui lo studente non è in regola con gli esami.
Cause di sospensione della prestazione
Per la fruibilità della reversibilità i figli:
- non devono svolgere alcuna attività lavorativa;
- devono essere a carico del genitore lavoratore o pensionato (quindi devono avere un reddito personale inferiore agli 8.490 euro l’anno, importo soggetto ad aggiornamento e rivalutazione);
- il decesso del genitore deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio al corso di studi. Se il decesso è avvenuto in un periodo in cui il figlio non era iscritto all’Università non potrà essere corrisposta nessuna prestazione.
La prestazione viene sospesa nel momento che il figlio perda uno dei requisiti indicati. Se si rimuove la causa ostativa all’erogazione la prestazione viene erogata di nuovo: è il caso del figlio che per un anno interrompe gli studi per lavorare e non per questo perde il diritto alla pensione che tornerà ad essere erogata nel momento che rispenderà i corsi universitari.
Allo stesso modo per gli onfini che studiano presso l’Istituto Maddalena. Nel loro caso poiché stipendiati viene sospesa l’erogazione; laddove dovesse cessare la permanenza presso l’Istituto e con essa l’assistenza diretta da parte dell’ONFA, nei casi in cui sussistano i requisiti anagrafici e la frequenza scolastica, il trattamento pensionistico verrà riattivato.
Per il riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, l’Inps deve accertare che il percorso di studio frequentato sia riconducibile a quelli previsti dalla norma e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).
Quindi, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc.).
Tutte le indicazioni sui percorsi d’istruzione che consentono di riconoscere la pensione ai figli superstiti sono contenute nel messaggio Inps n. 4413 del 7 novembre 2017.
Cause che determinano modificazione della prestazione
La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti (ad esempio il decesso della vedova) determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari. In caso di cessazione della contitolarità, il reddito da prendere in considerazione, sia ai fini del diritto al trattamento minimo che ai fini della riduzione per incumulabilità prevista dalla legge 335/1995, dev’essere quello percepito nell’anno in corso.
Riferimenti previdenziali: messaggio INPS 3714/2010, Circolare INPS del 28.2.2022.


