Pensione privilegiata

Definizione e natura

È il trattamento pensionistico che spetta ai superstiti del militare deceduto per cause connesse allo svolgimento del proprio lavoro. Questo trattamento previdenziale è denominato privilegiato in quanto slegato dall’età anagrafica e spetta nei casi di decesso in costanza di attività lavorativa quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.

 

Requisiti

Affinché si sia in presenza di pensione privilegiata indiretta è indispensabile accertare che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo (come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro) attraverso un accertamento che prende il nome di “causa di servizio”.

La causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimi devono risultare determinanti.

Il trattamento della pensione privilegiata indiretta riconosciuta alle Forze Armate è assoggettato alla normativa di tipo speciale, il DPR 1092/1973, Ordinamento Militare, e al dettame degli articoli 92 e 93 che riconosce ai superstiti (eredi) una percentuale dello stipendio che varia a seconda della categoria riconosciuta (dalla prima categoria alla ottava).

 

Beneficiari

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • i figli
  • il coniuge divorziato, a patto che sia titolare dell’assegno divorzile, non si sia risposato e che la data di inizio del rapporto assicurativo sia precedente alla data della sentenza con la quale è stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • i figli minorenni alla data del decesso;
  • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, a prescindere dall’età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorino e frequentino scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorino e frequentino l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
  • I figli studenti hanno diritto alla pensione indiretta anche nel caso in cui svolgano un’attività lavorativa, il cui importo non superi il trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato del 30%.

Cosa succede in assenza di coniuge o figli?

Nel caso in cui non ci dovesse essere un coniuge o dei figli, la pensione indiretta spetta ai soggetti di seguito elencati che risultavano a carico del militare al momento del decesso:

  • ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della sua morte abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione;
  • nel caso in cui dovessero mancare anche i genitori, la pensione indiretta andrebbe ai fratelli celibi e alle sorelle nubili dell’assicurato che al momento della sua morte siano inabili al lavoro, non abbiano già una pensione.

 

Termine di presentazione della domanda

La domanda volta ad ottenere la pensione privilegiata – nel caso in cui l’infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio – va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

Per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.

Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di due anni, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 323/2008 del 9.7.2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui non prevede che (allorché la malattia, avente la caratteristica di patologia “a lunga latenza”, insorga dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio) il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di riconoscimento della “dipendenza” ai fini della pensione privilegiata decorra dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata. Detta pronuncia produce effetti, in particolare, per coloro che risultano affetti da patologie provocate dall’esposizione all’amianto caratterizzate da un lungo intervallo di tempo tra la “esposizione” e la comparsa della malattia.

 

Istruttoria

L’accertamento per il riconoscimento della dipendenza dal servizio avviene:

d’ufficio in caso di:

  • decesso del militare avvenuto in attività di servizio e per causa violenta nell’adempimento degli obblighi istituzionali (art. 184, comma 4, D.P.R. n. 1092/73 e art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/01);
  • cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) o per infermità contratte nell’esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 461/01);

a domanda:

  • del militare cessato dal servizio quando questi ritenga che le infermità sofferte siano da ricondursi a fatti di servizio (quindi è importante che le vedove verifichino che sia stato dato impulso, o meno, al procedimento di riconoscimento della dipendenza del servizio);
  • del coniuge superstite quando questi ritenga che l’infermità causa di morte del proprio congiunto sia da ricondursi a fatti di servizio; i fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, lesione o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.

L’Amministrazione competente alla gestione del trattamento pensionistico (PREVIMIL e/o INPS) dispone gli accertamenti sanitari, inviando la relativa documentazione presso la Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (per luogo di residenza dell’interessato) che in veste di organo medico legale esprime il giudizio sanitario sull’entità delle menomazioni dell’integrità fisica o sulle cause della morte ed esprime, nel processo verbale, un giudizio sull’ascrivibilità a categoria di pensione e sull’idoneità al servizio. L’Amministrazione, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, una relazione volta ad ottenere il parere sulla dipendenza da causa di servizio. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si pronuncia con parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della morte.

Il procedimento si conclude, quindi, con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.

 

Rimedi amministrativi e giudiziali

Il provvedimento negativo espresso dalla Commissione Medica può essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale da proporsi innanzi secondo le modalità indicate nel provvedimento stesso con l’assistenza di un legale.

 

Categorie di pensione privilegiata

Una volta accertata la dipendenza e quindi la correlazione del decesso del militare per ragioni di servizio il DPR 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all’importo della base pensionabile (100%) se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria.

Si definiscono poi pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:

  • quelle spettanti ai familiari del militare o graduato di truppa deceduto durante il servizio militare. Sono dette anche pensioni tabellari privilegiate indirette;
  • quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione tabellare privilegiata diretta.

 

Ulteriori rimedi amministarivi e giudiziali

Sulla base della categoria ascritta alla singola fattispecie l’INPS istruisce, su richiesta dell’interessato, il procedimento per la liquidazione del trattamento pensionistico. All’esito della lavorazione della pratica l’Ente previdenziale emette una determina che verrà comunicata alla parte. Avverso tale determina è ammessa, entro il termine di gg. 30 dalla notifica ovvero, in mancanza di questa, entro gg. 30 dalla liquidazione delle somme, la proposizione, in sede amministrativa, di un ricorso innanzi al Comitato di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali dei Dipendenti Civili e Militari dello Stato e loro Superstiti.

Il ricorso può essere presentato dalla parte personalmente o mediante il patrocinio di un difensore.

 

Cause di cessazione o sospensione

Il diritto al trattamento privilegiato indiretto cessa al raggiungimento della maggiore età dei figli ovvero in caso di figli studenti al compimento di 21 anni o 26; per gli studenti universitari fuori corso vi è la sospensione del trattamento.

Cessa inoltre nelle ipotesi in cui termina lo stato di inabilità o nel caso in cui la vedova contrae nuovamente matrimonio.

Il trattamento pensionistico viene inoltre sospeso per gli allievi dell’Istituto Maddalena in quanto considerati al pari di dipendenti a tempo determinato (volontari a ferma breve). Laddove dovesse cessare tale status la pensione, in presenza delle condizioni di cui sopra, potrà essere riattivata su richiesta dell’interessato.

 

Altri benefici: trattamento speciale

L’art. 93 del DPR 1092/1973 attribuisce al coniuge e al e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per ragioni di servizio, titolare della pensione privilegiata di prima categoria, l’attribuzione per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, di un trattamento speciale ai superstiti d’importo pari al valore della pensione di prima categoria.

Detto beneficio spetta anche agli orfani maggiorenni inabili che non possano essere adibiti al lavoro proficuo e a carico del militare.