Vittime del dovere
Definizione
Ulteriori benefici possono essere conseguiti ove, in aggiunta alla causa di servizio, l’infermità o la lesione sia riconosciuta ai sensi della legge 466/1980 che ha introdotto una specifica normativa in favore delle cd. vittime del dovere.
L’intero schema normativo ruota intorno agli art. 563 e 564 di detta legge che classifica e individua analiticamente le fattispecie che attribuiscono la “qualifica” di vittima del dovere e/o di soggetti equiparati.
Ai sensi dell’art. 563, legge 466/1980, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della medesima normativa e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
L’art. 564 disciplina invece le ipotesi dei soggetti equiparati individuando i beneficiari come coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Riconoscimento
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato è spesso articolato e complesso e nella maggior parte dei casi avviene esclusivamente in fase giudiziale.
Innanzi tutto è indispensabile precisare che il riconoscimento non avviene d’ufficio ma esclusivamente su impulso di parte per il tramite di un’istanza inoltrata da:
- la vittima (per effetto dell’incardinamento del procedimento precedentemente al decesso)
- i familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico ai sensi dell’art. 6 legge 466/1980)
- i conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni che precedono l’evento, legge 302/1990 art. 4
- i conviventi more uxorio ai sensi dell’art. 4 legge 302/1990
- in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, legge 388/2008).
L’istanza che dovrà contenere l’esposizione delle ragioni poste a fondamento del riconoscimento dello status di “vittime del dovere” sarà predisposta dalla vedova in nome proprio e per conto dei figli minorenni ovvero, laddove i figli avessero compiuto la maggiore età, la domanda si propone congiuntamente per tutti gli eredi.
La domanda viene inoltrata al Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto – Servizi Speciali Benefici, Viale dell’Esercito n. 186- 00143 ROMA.
L’Ufficio preposto, completata l’istruttoria, emetterà un decreto di accoglimento dell’istanza oppure di rigetto. Avverso il decreto di rigetto andrà proposto, entro il termine di legge indicato in calce al decreto (60 gg.) dalla notifica del provvedimento, ricorso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente.
La mancata impugnazione nei termini di cui sopra comporta acquiescenza e non sarà più possibile ottenerne la modifica.
Fac simile richiesta di attestazione alla Prefettura
La verifica dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di vittime del dovere può avvenire, come detto, già in fase amministrativa oppure il riconoscimento avverrà in sede contenziosa.
In tal caso la sentenza divenuta definitiva andrà notificata a cura dell’istante agli enti di competenza (Ministero dell’Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore) per il riconoscimento dei benefici di natura assistenziale ed al versamento dei relativi benefici economici.
Presupposti
Condizioni essenziali per poter esercitare l’azione di riconoscimento delle vittime del dovere o di soggetto equiparato sono riconducibili a:
- missione di qualunque natura
- particolari condizioni ambientali ed operative
Sul significato da attribuire ai presupposti necessari per ottenere il riconoscimento dei benefici sono intervenute più volte le Sezioni Unite della Suprema Corte che con due sentenze miliari, la sentenza n. 759/2017 e la n. 388/2019, hanno effettuato una puntuale esegesi della normativa primaria statuendo che “con il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso sia una attività di particolare importanza, connotata dal carattere della straordinarietà o di specialità sia un’attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè rappresenti in definitiva un compito, l’espletamento di una funzione o di un incarico, di una incombenza, un mandato, una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata”.
Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative particolari, la Suprema Corte ha affermato che la definizione “come particolari condizioni ambientali ed operative …” vadano collocate al di fuori dello svolgimento dell’attività generale, quindi normale in quanto corrispondente a come l’attività era previsto si svolgesse.
Ne consegue il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di equiparato a vittima del dovere ed il conseguente diritto ai benefici assistenziali che ne conseguono, salva la prescrizione dei conseguenti diritti di credito precedenti un decennio la domanda.
Termine entro il quale promuovere l’accertamento
La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione. Ha statuito infatti che sia l’accertamento dello status che l’accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili e come tali irrinunciabili ed imprescrittibili ai sensi dell’art. 2934, c.c. comma II.
Ciò che soggiace al termine di prescrizione decennale è il beneficio economico che nello status trova il suo presupposto con conseguente estinzione del diritto di credito correlato.
Rilascio attestazione da parte del Prefetto
Una volta ottenuta la declaratoria dello status di vittime del dovere (attraverso lo strumento giudiziale o in sede amministrativa) la parte interessata dovrà compiere un ulteriore adempimento, dovrà inoltrare al Prefetto del luogo in cui risiedono i beneficiari una domanda con cui chiede il rilascio dell’attestazione dello status di vittima del dovere o di equiparato alle vittime del dovere.
Il Prefetto esprimerà il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive e delle lesioni riportate al fine di verificare il nesso di causalità ed ha il potere di disporre un supplemento di istruttoria o adottare il provvedimento conclusivo del procedimento.
Normativa di riferimento: legge 27 ottobre 1973, n. 629; legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; DPR 28
luglio 1999, n. 510; legge 23 dicembre 2000, n. 388; legge 23 dicembre 2005, n. 266; DPR 7 luglio 2006, n. 243.
Il rilascio dell’attestazione della Prefettura consente di ottenere la liquidazione della doppia annualità da parte dell’INPS. Il pagamento viene erogato esclusivamente su richiesta, non è automatico, e la domanda dovrà essere inoltrata dall’avente diritto. In presenza di figli maggiorenni la richiesta dovrà essere inoltrata per ciascun avente diritto.
Per tale richiesta dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica reperibile sul sito INPS, pena l’irricevibilità della domanda., e andrà inoltrata on line, previa procedura di identificazione con Spid, oppure per il tramite di un CAF.
Inps-Benefici in favore delle vittime del terrorismo
Benefici
I benefici assistenziali erogati ai sensi del DPR 243/2006 sono sostanzialmente riconducibili a:
- diritto alla speciale elargizione
- doppia annualità di pensione incluso tredicesima mensilità
- assegno vitalizio (con attribuzione mensile di euro 258,23 soggetto a perequazione automatica)
- speciale assegno vitalizio (euro 1033,00 mensili soggetto a perequazione automatica)
- esenzione dal pagamento ticket per prestazioni sanitarie
- diritto all’assistenza psicologica a carico dello stato
- beneficio esenzione imposta di bollo, relativamente ai documenti e atti delle procedure di liquidazione dei benefici, esenzione Irpef delle indennità erogate
- collocamento obbligatorio a favore del coniuge, figli e fratelli conviventi purché a carico ovvero collocamento mirato
- aumento 10 anni di anzianità contributiva figurativa
- borse di studio erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Collocamento mirato
Prevede eventuale assunzione presso enti pubblici o privati, in base all’iscrizione nelle relative liste territoriali e alle scoperture presenti nonché il diritto di domanda di assunzione diretta, in base alle scoperture ex art. 18 legge 68 del 1999 anche verso la pubblica amministrazione e i ruoli civili.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 407 del 1998 rubricata “Nuove norme in favore del terrorismo e della criminalità organizzata”, il DPR 333 del 2000, la legge 266/2005 che ha esteso progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le altre vittime del dovere (individuandole distintamente 562, 563, 564 e 565).
Esenzione spesa sanitaria
L’esenzione dal ticket sanitario presuppone l’inoltro della domanda all’Asl competente che, verificata la sussistenza dei requisiti, attribuisce il codice di esenzione che consente, dietro prescrizione medica, l’accesso gratuito anche ai farmaci da banco.
Specchi riassuntivi dei benefici spettanti


